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Se il pedone attraversa fuori dalle strisce pedonali perde la precedenza, ma in caso di scontro, l’automobilista non ha automaticamente ragione [Cassazione]

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Immagine da AvvocatiCOR al 13 febbraio 2024

Gli automobilisti italiani, è noto, sono fra i più indisciplinati d’Europa (indagine Anas). In particolare sono poco rispettosi dei diritti dei pedoni e raramente danno loro la precedenza anche quando questi attraversano sulle strisce bianche.

Non solo: molti automobilisti sono convinti di alcune false credenze del tutto inventate:

  1. I pedoni spesso passano senza guardare (falso: nell’attraversare la strada raramente i pedoni sono più distratti o disattenti di quanto sono gli automobilisti che guidano: per esempio, secondo un’indagine della Monash University, gli automobilisti guidano distratti per il 45% del tempo)
  2. I pedoni spesso ‘si buttano’ di corsa sulle strisce (falso: la velocità normale dei pedoni è 2– 4 km/h, da un decimo a un ventesimo della velocità delle automobili, sempre che l’automobilista rispetti i limiti)
  3. Fuori dalle strisce i pedoni hanno sempre torto (falso, e lo dimostrano numerose sentenze della Cassazione)

A proposito del terzo punto, fuori dalle strisce il pedone perde il diritto di precedenza ma questo non significa che l’automobilista ‘ha diritto’ di investirlo. Il codice è chiaro: quando un pedone ha iniziato l’attraversamento, l’automobilista deve consentigli di terminarlo, rallentando o fermando se è il caso. Inoltre:

La Corte di Cassazione, in sede penale, è costante nel sostenere addirittura che non costituisce evento eccezionale e imprevedibile, tale da escludere la responsabilità del conducente un autoveicolo, l’attraversamento in orario notturno, da parte di un pedone, di una strada costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo. In tale condizione, infatti, il conducente un’autovettura deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e tenere conseguentemente un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli.” (Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 39474/2016, conformi: Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 33207/2013, Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 10635/2013).

Da AvvocatiCOR

I cavillatori a oltranza qui magari obietteranno che nella sentenza citata si parla di ‘orario notturno’, e quindi non vale di giorno. Ma se il principio vale di notte sulle strade urbane quando i pedoni in giro sono pochi, secondo logica non vale di giorno quando i pedoni in giro sono tanti? ◆ 

Qui l’intero articolo da cui è stata tratta la citazione delle sentenze della Cassazione: IL PEDONE CHE ATTRAVERSA, HA SEMPRE RAGIONE?


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